STATUTO ANNO 2021

Denominazione, sede, scopo e durata

  1. È costituita l’Associazione di Volontariato denominata: “Associazione degli Amici dei Musei – luoghi d’arte e di storia comaschi ODV“.
  2. L’Associazione ha sede in Como.

Il trasferimento della sede all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall’Organo di Amministrazione.

  1. L’Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e precisamente le attività di cui alle seguenti lettere dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore:
  2. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  3. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  4. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  5. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L’Associazione si prefigge di:

  1. a) promuovere in qualsiasi modo le attività e le iniziative atte a favorire i Musei di Como e della sua Provincia, sia del Comune di Como che di altri Enti locali, di Fondazioni e di privati, prestando la propria opera di volontariato, direttamente o indirettamente anche attraverso contributi economici;
  2. b) promuovere e facilitare acquisti, lasciti, donazioni, depositi e restauri di opere d’arte, di documenti, di cimeli, di reperti, anche di interesse naturalistico, di beni culturali in genere, anche al fine di accrescere le collezioni esistenti, prestando ogni opportuna assistenza per le pratiche relative;
  3. c) incrementare le biblioteche dei Musei, gli schedari fotografici e le relative attrezzature, nonché in genere i mezzi culturali e tecnici a disposizione dei Musei stessi;
  4. d) promuovere la conoscenza del patrimonio storico e artistico dei Musei e dei luoghi d’arte e di storia comaschi, favorendo la pubblicazione di cataloghi ed estratti relativi al patrimonio stesso e la realizzazione di manifestazioni che sia in Italia sia all’estero possano diffonderne la conoscenza;
  5. e) promuovere periodicamente visite a musei e monumenti, incontri con personalità della cultura e dell’arte, conferenze di arte e di storia, per maggiore conoscenza del patrimonio artistico in modo autonomo o in collaborazione con Enti pubblici e privati, contribuendo altresì ad iniziative inerenti esposizioni rassegne e simili sul territorio comasco e regionale;
  6. f) in genere assumere iniziative che possano, sia direttamente sia indirettamente, contribuire alla vitalità culturale ed al prestigio dei Musei e dei beni culturali comaschi, anche con la partecipazione ad altri Enti senza fini di lucro ed a loro iniziative che abbiano finalità affini o complementari a quelli dell’Associazione;
  7. g) collaborare nell’opera di sorveglianza e di custodia dei Musei dei luoghi d’arte e di storia comaschi;
  8. h) promuovere iniziative e collaborare allo sviluppo di attività tese al superamento di svantaggi culturali di categorie di cittadini della Regione ovvero di istituzioni culturali anche regionali in stato di bisogno.

Le attività dell’Associazione sono svolte esclusivamente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

  1. La durata dell’Associazione è illimitata.

Patrimonio ed esercizi sociali

  1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

– contributi degli aderenti;

– contributi di privati;

– contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

– contributi di Organismi internazionali;

– rimborsi derivanti da convenzioni;

– entrate derivanti da attività commerciali, produttive marginali, occasionali, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all’art. 3.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

  1. L’esercizio finanziario si chiude al trentun dicembre di ogni anno; entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio verrà predisposto a cura del Consiglio di Amministrazione il bilancio d’esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’Associazione e dalla relazione della missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell’articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

Nei casi previsti dall’Art. 14 del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117, si deve depositare presso il Registro Unico del Terzo Settore il Bilancio Sociale.

Gli utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve, o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dall’Associazione per i fini perseguiti.

Associati

  1. Possono essere associati persone fisiche, Enti Pubblici e Privati, Organizzazioni, Fondazioni ed Istituzioni anche prive di personalità giuridica. Sono Associati le persone e gli Enti la cui domanda d’ammissione viene accettata dal Consiglio di Amministrazione con atto motivato e approvato a maggioranza di componenti e che versino, all’atto dell’ammissione, la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. Si applica l’art. 23 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.

Possono essere ammessi come associati di altri enti del Terzo

settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

L’Associazione è costituita da: Associati Promotori, Associati Onorari, Associati Benemeriti, Associati Sostenitori, Associati Effettivi.

È Associato Promotore l’Inner Wheel Club Como.

Sono Associati Onorari le persone fisiche che, per le loro qualità personali, abbiano acquisito particolari meriti nei confronti dell’Associazione e dei Musei. La qualifica di Associato onorario viene conferita dal Consiglio di Amministrazione per un periodo di tre anni e può essere confermata con espressa deliberazione del Consiglio di Amministrazione a tempo indeterminato. Gli Associati Onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa e a seguito di ratifica dell’Assemblea Ordinaria, non hanno alcun diritto nè dovere nei confronti dell’Associazione.

Sono Associati Benemeriti le persone fisiche, gli Enti, le Organizzazioni e Istituzioni le quali sostengono in modo continuativo l’opera dell’Associazione con concrete erogazioni di denaro, comunque superiori a cinque quote associative effettive, oppure con una concreta collaborazione di persone e di mezzi.

Sono Associati Sostenitori le persone fisiche, gli Enti, le Organizzazioni e Istituzioni che contribuiscano con una quota annuale pari ad almeno il triplo di quella stabilita per gli Associati Effettivi. Sono anche Associati Sostenitori coloro che, richiesti dal Consiglio di Amministrazione, sono disposti a dare concreta attuazione agli scopi sociali, mediante la prestazione della loro opera personale e gratuita, anche per lunghi periodi di tempo, in occasione di particolari esigenze dei Musei, laboratori, mostre, conferenze ed altre iniziative promosse dall’Associazione.

Sono Associati Effettivi le persone fisiche, gli Enti, le Organizzazioni e Istituzioni che corrispondano la quota associativa deliberata dall’Assemblea Ordinaria. Il pagamento della quota associativa ed il ritiro della tessera costituiscono atti di adesione all’Associazione e di accettazione del presente Statuto.

  1. Gli Associati hanno diritto di frequentare la sede sociale e di usufruire dei servizi forniti dall’Associazione, nei modi determinati dal Consiglio di Amministrazione, di eleggere organi sociali e di essere eletti, di informazione, di proporre iniziative al Consiglio di Amministrazione, hanno altresì diritto alla formazione e all’aggiornamento, alla consultazione dei libri verbali dell’Associazione.

Gli Associati sono tenuti al pagamento della quota annuale e ad osservare le norme del presente Statuto e del regolamento interno, al rispetto degli impegni di collaborazione assunti con la direzione dell’Associazione, hanno altresì il dovere di tenere comportamento corretto all’interno e all’esterno dell’Associazione, onde non recare danno all’Associazione stessa.

Fermo restando lo spirito di volontariato e gratuità dell’attività degli Associati, agli stessi o alle Sezioni distaccate spetta il rimborso delle spese sostenute nell’espletamento di attività specificamente demandate dal Consiglio e relative esclusivamente agli scopi dell’Associazione.

  1. La qualifica di Associato effettivo, sostenitore e benemerito si acquista con l’iscrizione all’Associazione e si perde:
  2. a) per la morte della persona fisica o estinzione della persona giuridica, Associazione o Istituzione;
  3. b) per mancato pagamento della quota sociale annuale, limitatamente agli Associati Effettivi, quando sia stato infruttuoso l’invito al pagamento stesso per due anni consecutivi;
  4. c) limitatamente ai Soci Sostenitori e Benemeriti quando sia venuta meno la giustificazione della qualifica stessa. Gli Associati Sostenitori e Benemeriti possono sempre essere trasferiti alla categoria dei Soci Effettivi, ricorrendo il presupposto del pagamento della quota associativa stabilita per questi ultimi;
  5. d) per dimissioni volontarie;
  6. e) per deliberazione del Consiglio di Amministrazione con atto motivato e approvato a maggioranza assoluta di voti nel caso che il Socio abbia tenuto un comportamento contrario o comunque incompatibile con gli scopi dell’Associazione. L’Associato può far ricorso entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri.

Attività di volontariato

  1. L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiato. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall’Organo di Amministrazione o da un eventuale regolamento predisposto dall’Organo di Amministrazione ed approvato dall’Assemblea.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.

  1. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Organi, amministrazione e rappresentanza

  1. Gli organi dell’Associazione sono:

– il Presidente;

– l’Assemblea degli Associati;

– il Consiglio di Amministrazione;

– l’Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;

– il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge;

– il Collegio dei Probiviri.

Assemblea

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione, si tiene nella forma ordinaria e straordinaria; le sue deliberazioni vincolano tutti gli aderenti, siano essi assenti o dissenzienti.

Gli Associati sono convocati in Assemblea Ordinaria dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all’anno entro il trenta aprile per l’approvazione dei bilanci, mediante comunicazione scritta e diretta a ciascun Associato ovvero mediante affissione nella sede sociale dell’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L’assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati.

L’Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Como.

L’Assemblea è costituita dai Soci Effettivi, Sostenitori, Benemeriti. L’Assemblea è straordinaria quando l’argomento concerne modifiche al presente Statuto e/o all’Atto costitutivo e lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del Patrimonio residuo; ordinaria in tutti gli altri casi.

  1. L’Assemblea:
  2. a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  3. b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  4. c) approva il bilancio;
  5. d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  6. e) delibera sull’esclusione degli Associati;
  7. f) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  8. g) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  9. h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  10. i) delibera

– sugli indirizzi, le direttive generali e sul programma dell’Associazione predisposti dal Consiglio di Amministrazione dell’Associazione;

– sul piano di aggiornamento e formazione dei volontari dell’Associazione;

– sull’ammontare della quota sociale e dei contributi a carico degli aderenti proposte dal Consiglio di Amministrazione. Per gli studenti e i familiari dei soci possono essere predisposte quote ridotte;

– sul regolamento interno proposto dal Consiglio di Amministrazione;

– sugli argomenti ad essa sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;

– su tutto quant’altro ad essa demandato per legge o per Statuto.

  1. Hanno diritto al voto all’Assemblea tutti gli Associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano in regola con il pagamento della quota associativa. Gli Associati possono farsi rappresentare mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione, da altri Associati, anche se membri del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dall’art. 24 del D.Lgs. 117/2007; non possono essere conferite più di due deleghe alla medesima persona.
  2. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi da persona nominata dall’Assemblea stessa. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e, ove occorra, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all’Assemblea. Delle riunioni dell’Assemblea viene redatto, su apposito libro, un verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

  1. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e di quelle che riguardano la loro responsabilità, Presidente e Consiglieri non hanno voto.

La modifica dello Statuto e/o Atto costitutivo viene decisa dall’Assemblea straordinaria a maggioranza dei due terzi gli aderenti all’Associazione.

Consiglio di Amministrazione

  1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sette ad un massimo di tredici membri scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati, eletti dalla Assemblea degli Associati; il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni; i membri sono rieleggibili.

Sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione la Presidente, o sua delegata, dell’Inner Wheel Club Como, il Direttore dei Musei Civici di Como o suo delegato, i Presidenti delle Sezioni staccate e delle Sezioni speciali dell’Associazione, senza peraltro alcun diritto di voto, ma con la facoltà di esprimere parere consultivo.

Qualora un Consigliere rimanga assente, senza giustificato motivo, per oltre quattro sedute consecutive, lo stesso potrà essere dal Consiglio dichiarato decaduto dalla carica.

Per il caso di decadenza di uno o più Consiglieri tra quelli eletti dall’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione con propria delibera da ratificare nella prima Assemblea utile; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza dell’intero Consiglio.

  1. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti un Presidente, un Vice Presidente, nonché un Tesoriere e un Segretario anche estranei al Consiglio. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Il segretario partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e ne redige i verbali. L’ufficio del Segretario potrà, se deliberato, essere retribuito.

Il Consiglio di Amministrazione elegge inoltre tra i suoi componenti il Comitato Esecutivo, composto da cinque membri e cioè dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre Consiglieri, per lo svolgimento delle funzioni che il Consiglio di Amministrazione stesso vorrà delegare.

  1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per redigere le proposte in ordine ai bilanci dell’Associazione ed all’ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Nelle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altra sede operativa indicata nella convocazione.

  1. Al Consiglio di Amministrazione competono i più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.

Ove ne ravvisi la necessità il Consiglio provvede all’assunzione di dipendenti, nei limiti e con le modalità indicati dalla normativa vigente, ed alla redazione di una proposta di regolamento interno per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza é obbligatoria per tutti gli Associati.

Per il raggiungimento degli scopi sociali potranno essere costituite, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, Sezioni speciali, secondo criteri di ripartizioni di competenze; saranno chiamati a farne parte Associati particolarmente qualificati nel settore di competenza ed eventualmente esperti non Associati.

Potranno essere costituite, con deliberazione del Consiglio, anche Sezioni distaccate nella Provincia di Como, con il compito di operare secondo gli scopi dell’Associazione a favore dei Musei pubblici e privati esistenti.

Tutte le sezioni, sia quelle speciali che quelle distaccate, opereranno secondo le modalità prescritte dal Regolamento dell’Associazione.

  1. Il Presidente, od in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il potere di rappresentanza attribuito all’organo amministrativo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Organo di controllo

  1. Nei casi previsti dalla legge la gestione dell’Associazione è controllata da un organo di controllo, anche monocratico, e nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Si applicano gli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117.

L’organo di controllo dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

L’organo di controllo cura la tenuta del Libro delle Adunanze dell’organo di controllo medesimo, partecipa di diritto alle assemblee e senza diritto di voto, a quelle del Consiglio di Amministrazione, verifica la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri dando pareri sui rendiconti.

Collegio dei Probiviri

  1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili; la carica è gratuita. Il Collegio dei Probiviri ha le funzioni di cui al successivo art. 25 e delibera inoltre su tutti gli argomenti di natura disciplinare e regolamentare ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione.

Libri sociali

  1. L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
  2. a) il libro degli associati;
  3. b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  4. c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  5. d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
  6. e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’Associazione.

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.

I verbali delle Assemblee e del Consiglio di Amministrazione devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Gli associati hanno diritto di consultare i libri dell’Associazione, previa richiesta motivata all’organo competente con un preavviso di 15 giorni.

Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è proposto dal Consiglio di Amministrazione, approvato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Controversie

  1. Tutte le controversie sociali tra i Soci e tra questi e l’Associazione od i suoi organi sono sottoposte alla competenza del Collegio dei Probiviri che giudicherà ex bono et aequo e senza formalità di procedura.

Il lodo sarà inappellabile.

Disposizione generale di rinvio

  1. Per tutto quant’altro non previsto nel presente Statuto si fa rimando ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano ed alla normativa vigente.